Lo statuto

Statuto dell'Associazione di Volontariato
"Associazione culturale Ulmeta"
ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
a- E' costituita in Ormea (CN) l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione culturale Ulmeta”, con sede legale in via Tanaro 3; essa è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.
b-  L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.
c-  La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista dall'art.9, lettera i.
ART. 2 - CARATTERE
a- L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
Essa è apartitica e aconfessionale e si riconosce in alcuni valori fondamentali quali la democrazia partecipata, la libertà di espressione e di pensiero, il rispetto e la tutela di ogni forma di diversità, la solidarietà e la difesa dell'ambiente.
b- I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con altri Soci che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
c-  L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi.
ART. 3 - FINALIT À
a-  L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge come scopo quello di promuovere a titolo gratuito la conoscenza e la valorizzazione di storia, ambiente, arte e cultura del territorio di Ormea, organizzando iniziative rivolte a persone di tutte le età e di tutte le condizioni sociali. Essa si propone anche di operare gratuitamente in collaborazione con istituzioni ed altre associazioni già esistenti con finalità specifiche per coordinare e dare unità all'impegno culturale tra le varie realtà.
b- In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si prefigge a titolo gratuito di:
1.organizzare mostre, presentazioni di libri, convegni, visite guidate gratuite a musei e monumenti, proiezioni di documentari, dibattiti su temi quali lo sfruttamento responsabile e consapevole delle risorse del territorio;
2.programmare e svolgere iniziative atte a riscoprire ed a valorizzare competenze, attività, tradizioni e prodotti locali, con una particolare attenzione per la valorizzazione del dialetto locale di Ormea.
c-  Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente e gratuitamente tramite le prestazioni fornite dai propri Aderenti. L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente od autonomo è incompatibile con la qualità di Socio.
ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE
a- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1. quote associative e contributi degli Aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
b-  L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.
ART. 5 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
a- Il numero degli Aderenti è illimitato.
b- Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare il presente Statuto e a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
c - È possibile nominare soci onorari non aventi diritto al voto.
ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI
a-  Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.
b-  Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
c-  Dalla qualità di Socio si decade:
1. per recesso;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme e gli obblighi del presente Statuto;
3. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
4. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
d-  L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Per gravi motivi l'esclusione è deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
e-  Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
f-  Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
g- L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, può attribuire la qualifica di Socio Onorario a persone che si siano distinte in modo particolare nello sviluppo della cultura e nello studio della storia e del territorio ormeaschi.
h– Il Socio Onorario non ha diritto di voto e non è tenuto al versamento della quota sociale.
ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
a- I Soci sono obbligati:
1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
4. a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
b- I Soci hanno diritto:
1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
3. ad accedere alle cariche associative.
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
a-  Organi dell'Associazione sono:
1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
ART. 9 - L'ASSEMBLEA
a- L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci; può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.
b-  L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
1. nomina i membri del Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
3. approva l'eventuale regolamento interno, le sue variazioni;
4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
5. delibera l'esclusione degli Associati;
6. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
c-  L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno tre membri del Consiglio Direttivo od 1/3 degli Associati ne facciano richiesta.
d-  L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
e-  L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono esser effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno 8 giorni prima della data di riunione. Ogni socio può autorizzare il presidente a convocarlo tramite email in sostituzione dell'avviso scritto.
f - In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
g- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
h-  Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
i- L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
l-  Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci; l'Assemblea vota, normalmente, per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione potrà essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente potrà, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
a-  Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione.
b- Il Consiglio Direttivo è composto da:
1. un Presidente
2. un Vice-Presidente
3. un Segretario
4. da 3 a 9 Consiglieri
c-  Il numero totale dei membri del Consiglio Direttivo deve sempre e comunque essere un numero dispari.
d- Il Consiglio Direttivo, nominato per la prima volta nell'Atto Costitutivo, è eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili; possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
e-  Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
f-  Al Consiglio Direttivo spetta di:
1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. predisporre il bilancio;
3. eleggere il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
g- Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dotare l'Associazione di Regolamento Interno.
h-  Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accendere Mutui o Fidi Bancari, al fine di garantire copertura temporanea ad obbligazioni finanziarie contratte per lo svolgimento di manifestazioni.
i-  Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
l- Il Consiglio Direttivo si riunisce, possibilmente, una volta al mese e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono i 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.
La convocazione va diramata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
m-  I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
n-  Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.
ART. 11 - IL PRESIDENTE
a-  Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
b - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi, in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale. In sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
c-  Il Presidente indica i candidati a nomina di Vice-Presidente e del Segretario con funzioni amministrative. Il Presidente può conferire sia a Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
d- I l Presidente sovraintende, in particolare, all'attuazione delle delibere del C.D. e dell'Assemblea; il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
e-  In caso di sue dimissioni, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, al suo interno e a maggioranza degli appartenenti, il nuovo Presidente e avvia la procedura di sostituzione del Consigliere uscente nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
ART. 12 - IL VICE-PRESIDENTE
a- Il Vice-Presidente sostituisce nelle sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso. In caso di dimissioni da parte del Presidente ne assume pro-tempore la carica ed indice una riunione del Consiglio Direttivo per procedere alle nuove nomine.
ART 13 – SEGRETARIO
a-  Il Segretario cura la stesura del verbale di ogni riunione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
b-  Il Segretario assume anche la carica di Tesoriere ed è incaricato di curare materialmente la gestione economica dell'Associazione stessa in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.
c- cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
d- Il Segretario assiste il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni; compila i processi verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; attende alla corrispondenza ordinaria; alla conservazione dell'archivio sociale; e- un Vicesegretario, scelto fra i soci, lo coadiuva ove il Presidente, previo accordo col Segretario stesso, ritenga di nominarlo.
ART. 14 – GRATUITA' DELLE CARICHE
a-  Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati cui al precedente art.3 comma C.
ART 15- BILANCIO
a- L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
b-  Il rendiconto approvato dall’Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
ART 16- SCIOGLIMENTO
a-  L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto.
b- In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
c-  È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 17 - NORMA FINALE
a-  In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 18- RINVIO

a-  Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme di Legge vigenti in materia.

Nessun commento:

Posta un commento